L’IMU deve essere pagata dai possessori degli immobili, aree fabbricabili e terreni, escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli e non è confermata l’assimilazione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)

Quanto si deve pagare di IMU?

Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell’IMU. Per il calcolo dell’IMU dovuta, lo Studio Tecnico sarà a vostra disposizione per aggiornare il calcolo in base alle delibere dei singoli Comuni.

Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Per l’abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un’aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall’imposta.

Confermate le seguenti riduzioni:

  • riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Beneficio che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.
  • riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.

Come si paga l’IMU?

Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno.

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

Ci sono obblighi di dichiarazione?

Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile o l’esistenza di un contratto di comodato registrato con i propri figli o genitori). I termini di presentazione sono attualmente fissati  al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.