“Se il viaggiatore durante la sua permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui sale o scende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario, l’amministrazione ne risponde a meno che provi essere l’incidente avvenuto per causa a essa non imputabile”.
Tale normativa è stata riprodotta nella CGT di Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che gestisce il servizio di trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale. Per sinistro qui si intende qualsiasi accadimento sfavorevole idoneo a incidere negativamente sull’esecuzione del trasporto, causando un danno all’oggetto materiale del medesimo (persona o cosa). È irrilevante, ai fini della responsabilità del vettore, che il treno sia fermo o in movimento, l’importante è che il sinistro sia avvenuto a bordo del treno. Il passeggero che lamenti di essere stato vittima di un incidente a bordo di un treno e pretenda il risarcimento dovrà provare l’esistenza del contratto di trasporto, la verificazione dell’evento nell’arco temporale compreso fra la salita e la discesa dal mezzo e l’entità del danno.
Per saperne di più:
L’art. 13 delle CGT prevede che il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 (che prevedono: lo spostamento del passeggero su altro treno, quando a seguito di ritardo venga a mancare la coincidenza con altro treno, o avvalendosi di altro treno il passeggero possa giungere a destinazione con minor ritardo, oppure il rimborso del prezzo del biglietto, quando si intende rinunziare alla prosecuzione del viaggio, e ancora nelle ipotesi descritte dall’art. 12 CGT; inoltre, limitatamente all’ipotesi di ritardo in arrivo e a quella di mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione, la corresponsione di un bonus variabile a seconda dell’entità del ritardo e del tipo di treno su cui si aveva il posto prenotato), qualunque sia la causa dell’inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente richiede che per la prova della responsabilità del vettore si dimostri l’anormalità del servizio, cioè una anomalia verificatasi nel corso del trasporto. Tale orientamento non è da condividere in quanto addossa al passeggero l’onere di provare la causa del danno nonostante il disposto dell’art. 1 L. 754 del 1977. La prescrizione per l’azione di risarcimento è di un anno, di due anni se è derivata la morte del passeggero. I giudici di pace hanno emanato diverse sentenze ove hanno affermato la responsabilità del vettore, riconoscendo il dovuto risarcimento ai passeggeri, per il forte disagio e turbamento psichico subito a causa delle precarie condizioni in cui si è svolto il trasporto e per gli inadeguati livelli di qualità, puntualità e informazione del servizio, risarcimento spesso liquidato in via equitativa. Da sottolineare come il Giudice di Pace di Bari con sentenza del 20 giugno 2006 abbia evidenziato come il passeggero possa farsi forte, per superare i limiti previsti dalla CGT, sull’art.1218 c.c. ( responsabilità contrattuale).
Nell’ipotesi, invece, che il passeggero si infortuni prima della salita sul treno o dopo la discesa, ma sempre in stazione, legittimato passivo all’azione risarcitoria è il gestore della stazione medesima, cioè le Ferrovie dello Stato che ne è responsabile come gestore di cose in custodia, ex art. 2051 c.c.. Bisogna stare attenti a invocare la responsabilità sulla base del solo art. 1218 c.c. in quanto le CGT hanno valore normativo e quindi per il principio lex specialis derogat lex generalis si dovrà fare riferimento a queste ultime e non alle regole generali del c.c. che entrano in gioco solo in caso di lacune o di interpretazione analogica della normativa speciale. Detto ciò la giurisprudenza, soprattutto dei giudici di pace, ritiene invece applicabile anche l’art. 1218 c.c. nel caso in esame proprio al fine di superare quei limiti che le CGT dettano.
In conclusione nel caso di sinistri troverà applicazione l’art. 1 della legge 754 del 1977, pedissequamente riprodotta dall’art. 13 par. 4 della CGT Trenitalia; nel caso di ritardo o mancata esecuzione per soppressione del treno si applicherà, invece, l’art. 13 par 1, 11 e 12 delle CGT.