Risarcimento per danni causati da animali

Secondo il codice civile (art. 2052) ognuno è responsabile dei danni causati dagli animali che ha in custodia, anche qualora appartengano formalmente a un’altra persona.

Chi è stato danneggiato da un animale può dunque rivolgersi al suo custode per chiedere il risarcimento, che gli potrà essere negato solo se questi dimostra il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale a cui non era possibile porre rimedio.

Secondo la giurisprudenza, nel caso fortuito non rientrano solo gli eventi atmosferici a cui non è possibile opporsi – si pensi alla violenta tromba d’aria che, scardinando la staccionata entro cui era ristretto il cane, favorisca la sua fuga – ma anche le condotte imprudenti delle altre persone.

È appena il caso di precisare che il risarcimento può essere chiesto anche per danni diversi da quelli biologici, cosicché è possibile agire in giudizio contro il proprietario/custode anche nell’ipotesi in cui l’animale abbia danneggiato un proprio bene.

Querela per danni causati da animali

Le lesioni personali causate dall’aggressione di un animale sono fonte di responsabilità penale per colui che avrebbe dovuto sorvegliare su di esso (Cass. n. 13464/2020).

Dunque, può essere querelato – nel termine di tre mesi – il proprietario del gatto che ha graffiato un’altra persona provocandole una ferita, oppure il custode del cane che, per disattenzione, non ha impedito che l’animale mordesse un passante.

In ipotesi del genere, il reato che si configura è quello di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.).

Secondo la legge (art. 672 cod. pen.) commette un mero illecito amministrativo chi lascia incustoditi animali pericolosi, a prescindere dall’eventuale danno che possono aver arrecato a terzi.