Chi paga il passeggero dopo un incidente stradale?
Qual è la procedura che il terzo trasportato deve compiere per ottenere il risarcimento, a quale assicurazione deve rivolgersi e cosa succede se accetta il passaggio da un ubriaco?
Il risarcimento del danno subito da un passeggero coinvolto in un incidente stradale è disciplinato principalmente dal Codice delle Assicurazioni Private, in particolare dagli articoli 141 e 149 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tali norme stabiliscono le modalità attraverso cui il cosiddetto “terzo trasportato” può ottenere il risarcimento. In questo articolo spiegheremo pertanto chi paga il passeggero dopo un incidente stradale e quale procedura questi deve seguire per farsi pagare i danni fisici subiti.
Chi è responsabile per i danni al passeggero?
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che il passeggero, definito dalla legge come “terzo trasportato”, possa ottenere il risarcimento direttamente dall’assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro. Ciò avviene indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti. In buona sostanza il passeggero ha diritto ad essere risarcito anche se la colpa del sinistro stradale è proprio di colui che lo trasportava.
La vittima del sinistro non deve più, come un tempo, rivolgersi alla compagnia dell’automobilista responsabile, cosa che implicava prima l’accertamento delle relative colpe.
Il risarcimento è garantito entro il massimale di polizza; tuttavia il passeggero può richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno direttamente al conducente.
Il titolare della polizza non subirà un aumento della classe di merito per il risarcimento richiesto dal passeggero, non almeno se l’assicurazione non gli riconosce una percentuale di colpa superiore al 50%. Quindi, in caso di concorso di colpa paritario (ossia al 50%) non c’è aumento del premio dovuto all’assicurazione. Invece, con una colpa di almeno il 51%, fermo restando il risarcimento integrale al passeggero, il titolare della polizza sarà penalizzato.
Cosa deve fare il passeggero per ottenere il risarcimento?
La procedura di risarcimento diretto, disciplinata dall’articolo 149, consente al terzo trasportato di rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazione del conducente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Questa procedura si applica anche ai danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché ai danni alla persona subiti dal conducente non responsabile.
Il passeggero dovrà scrivere una raccomandata o una PEC all’ufficio liquidazione sinistri della compagnia del conducente. Dovrà solo dimostrare di trovarsi all’interno dell’auto al momento del sinistro. Ciò di norma viene attestato dal verbale della polizia che deve accorrere quando ci sono feriti. E difatti la legge prevede l’obbligo di non allontanarsi dal luogo del sinistro, non spostare i veicoli e chiamare immediatamente le forze dell’ordine affinché effettuino gli accertamenti del caso. Gli agenti redigeranno un verbale con i nomi dei presenti e la rilevazione della posizione dei mezzi, anche al fine di elevare eventuali contravvenzioni. Detto verbale sarà poi acquisito dalle assicurazioni dei mezzi coinvolti.
Il passeggero deve poi conservare tutta la documentazione del Pronto soccorso e i successivi certificati medici per dimostrare i danni patiti. Il risarcimento verrà liquidato solo una volta presentato il certificato del medico curante che attesta la guarigione.
E se il veicolo non è assicurato?
Se il veicolo su cui viaggiava il passeggero non è assicurato o è guidato da una persona non autorizzata, il passeggero può rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, gestito dalla CONSAP. Questo fondo interviene per risarcire i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati, garantendo comunque una tutela al danneggiato.
Cosa fare se l’assicurazione non vuole pagare?
Di norma l’assicurazione paga il passeggero per intero o, quantomeno, secondo il danno biologico e morale riconosciuto dal perito di parte dell’assicurazione stessa. E se la somma offerta dalla compagnia non è soddisfacente?
Il passeggero ha la possibilità di esercitare un’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, senza dover dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti. Egli cioè può citare in causa la compagnia, senza doversi prima rivalere contro il conducente. Tuttavia, può anche scegliere di agire contro il responsabile civile e la sua compagnia assicurativa, in base al principio di solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, come previsto dall’articolo 2055 del codice civile.
Che succede se il guidatore era ubriaco?
Il passeggero ha diritto al risarcimento anche se trasportato da un soggetto in stato di ebbrezza, a meno che l’assicurazione non dimostri che egli era consapevole dell’alterazione alcolica del conducente. È il giudice che deve valutare, caso per caso, l’esistenza e il grado della colpa del trasportato nel causare il sinistro.
Che succede se il passeggero si ferisce per una buca o una manovra brusca?
L’assicurazione risarcisce solo i danni causati dalla circolazione stradale, che quindi veda coinvolto non solo il veicolo ove il passeggero è trasportato ma anche un altro utente della strada (ad esempio un’auto, una moto, un ciclista, ecc.) pur in assenza di un contatto fisico.
Ma che succede se il passeggero si fa male perché l’auto cade in una buca stradale? In tal caso la domanda di risarcimento va presentata all’ente titolare della strada come, ad esempio, il Comune. Il terzo trasportato quindi deve procedere allo stesso modo del conducente che voglia vedersi risarcire i danni al mezzo e alla propria persona.
Cosa succede invece se il terso trasportato si ferisce per una manovra improvvisa causata dalla presenza di un gatto o un cane sulla strada? Secondo il tribunale di Ancona (sentenza n. 1386/2024), i danni sono a carico del conducente dell’auto. Questi deve risarcisce il suo passeggero che ha avuto la peggio nell’incidente anche se ha tentato di evitare un gatto sulla sede stradale. Difatti, l’eventuale attraversamento improvviso dell’animale non integra il “caso fortuito” che esclude la responsabilità di chi è alla guida: il guidatore deve comunque porsi nella condizione di prevedere e scansare l’animale, adottando una guida prudente, adeguata allo stato dei luoghi e alla situazione meteorologica.