Il fondo di garanzia vittime della strada è stato introdotto nel 1969 ed è entrato in vigore nel 1971 per risarcire i danni provocati da veicoli o natanti:

  • non identificati (i cosiddetti pirati della strada);
  • in circolazione contro la volontà del proprietario (rubati);
  • non assicurati o assicurati con compagnie in stato fallimentare.

Il FGVS è gestito dalla Consap.

Come funziona il Fondo di garanzia per le Vittime della strada?

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici S.p.A.  gestisce il fondo di garanzia sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e con l’assistenza di un comitato di cui fanno parte rappresentanti di altri enti ministeriali e dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

L’Ivass con un provvedimento a validità triennale, designa le imprese che si occuperanno della liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005.

Il fondo è costituito da somme prelevate periodicamente dai premi di polizze RC Auto, nella misura del 2,5%. Nei limiti dei massimali stabiliti dalla legge il Fondo di Garanzia vittime della strada interviene:

  • per i sinistri causati da veicoli non identificati: solo per danni alle persone;
  • per i sinistri causati da veicoli non assicurati o in circolazione contro la volontà del proprietario: per i danni alle persone ed anche per i danni alle cose;

Prescrizione risarcimento danni Fondo di Garanzia vittime della strada

La prescrizione relativa al fondo di garanzia cambia in base alla tipologia del sinistro e alla sua gravità. La richiesta per danni risarcibili dal fondo di garanzia vittime della strada va inoltrata direttamente alla CONSAP:

  • entro 2 anni dall’accaduto nel caso di incidente con lesioni a persone o cose;
  • entro 10 anni dall’accaduto nel caso di incidente con decesso.

Tipologie di sinistri:

-Ipotesi A: veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

-Ipotesi B: veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

-Ipotesi C: veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:

1) Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005)

2) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia

3) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005)

-Ipotesi D: veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Il Fondo prevede il risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:

-Ipotesi A: sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

-Ipotesi B: sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Massimali:

L’intervento del Fondo per i casi indicati in precedenza, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro corrisponde (a partire dall’11 giugno 2017) a € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone per sinistro e a € 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.