Nel caso di specie, la prova dell’incarico quale fatto costitutivo della domanda di pagamento è a carico del professionista, dovendo osservarsi che l’obbligo di corrispondere il compenso al professionista grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l’attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell’interesse di un terzo.
Infatti, in tema di contratto di prestazione d’opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l’incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante.
Pertanto nell’ipotesi di mancanza di rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un’attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato.