Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (Conduttore) o dal proprietario (Locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore) e può avvenire nei seguenti modi:
A) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia,modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
B) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI;
C) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione circa l’Attestazione della Prestazione Energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013), nel caso di affitto di beni immobili diversi dall’uso abitativo (negozi, uffici ecc). non è invece necessario per l’affitto di box auto, garage, cantine ecc.