Treno in ritardo: quando si può chiedere il risarcimento?

Il passeggero che ha già comprato il biglietto può chiedere il risarcimento dei danni oltre al rimborso del prezzo d’acquisto?

Viaggiare in treno può presentare alcuni inconvenienti, il principale dei quali è quello legato ai possibili ritardi. Da questo punto di vista, l’Italia è purtroppo nota per la scarsa puntualità dei convogli ferroviari. Per tale ragione la legge prevede che, dopo un certo tempo, all’utente spetti un rimborso commisurato all’entità del ritardo, solitamente elargito sotto forma di sconto sull’acquisto di un futuro biglietto. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: nel caso di treno in ritardo, quando si può chiedere il risarcimento?

In altre parole, con il presente articolo vedremo se chi ha acquistato il biglietto di un treno che fa ritardo, oltre al rimborso, possa ottenere anche il ristoro dei danni patiti. Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Treno in ritardo: quando si può chiedere il rimborso?

Come anticipato in apertura, nell’ipotesi in cui il treno faccia tardi l’utente può chiedere il rimborso.

Questa possibilità è però legata a diversi fattori, come l’entità del ritardo accumulato e il tipo di convoglio ferroviario. Per la precisione:

  • ​nel caso di ritardo di treni regionali, interregionali e intercity, fino a 59 minuti non è dovuto alcun rimborso sul prezzo del biglietto;
  • nell’ipotesi di ritardo di treni di tipologia “Frecce” (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca), fino a 29 minuti il viaggiatore non ha diritto a nessun rimborso. A partire dal 30° minuto e fino al 59°, la compagnia può riconoscere un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto, che non viene pagato in soldi ma in un buono da utilizzare per un altro biglietto, da usare entro un anno;
  • a prescindere dalla tipologia di convoglio (quindi, per tutti i treni), il ritardo dai 60 ai 119 minuti conferisce il diritto a un rimborso pari al 25% del prezzo del biglietto da ricevere o in forma di sconto per l’acquisto di un nuovo biglietto di treno, da spendere entro massimo un anno, oppure con un accredito del prezzo del biglietto, a patto che il pagamento sia stato effettuato con carta di credito;
  • per i ritardi di tutte le tipologie di treni superiore ai 120 minuti, il passeggero ha diritto ad un rimborso pari al 50% del prezzo del biglietto. Anche in questa circostanza, il rimborso va speso entro massimo un anno, oppure con un accredito del prezzo del biglietto, a patto che il pagamento sia stato effettuato con carta di credito.

Si può chiedere il risarcimento per un treno in ritardo?

Diverso dal rimborso è il diritto al risarcimento, che sorge solamente quando una persona subisce un danno ingiusto a seguito della condotta colpevole di qualcun altro.

Se il treno fa ritardo è possibile avere il risarcimento oltre al rimborso del prezzo del biglietto?

Secondo la Corte di Cassazione [1], il ritardo di oltre 24 ore del treno regionale conferisce il diritto a ottenere il risarcimento del danno, se il passeggero è stato costretto ad affrontare un travagliato viaggio di una giornata intera in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposare.

Sempre secondo la Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno per disservizio ferroviario matura solo in presenza di una comprovata e grave situazione di disagio, non potendo al contrario conferire alcun diritto i fastidi, i disappunti, le ansie o gli altri tipi di generica insoddisfazione.

In ipotesi del genere, il giudice deve liquidare il danno non patrimoniale in base alle prove fornite dal passeggero oppure, in mancanza, secondo equità.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, le Ferrovie dello Stato sono state condannate a risarcire il passeggero che ha subito un danno esistenziale per un totale di 1.400 euro, oltre alle spese legali, a fronte di un biglietto dal costo di 5 euro.

Risarcimento danni per treno in ritardo: quando si può chiedere?

Al netto del rimborso, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui il ritardo del treno abbia costituito una fonte di grave disagio, sia fisico che psicologico, che va ben oltre il mero fastidio o l’irritazione dovuta al mancato rispetto dell’orario prestabilito.

L’onere della prova incombe ovviamente in capo all’utente che chiede il risarcimento.

Non è poi da escludere che il risarcimento possa essere chiesto anche nelle ipotesi in cui il ritardo, assolutamente imprevisto e imprevedibile, abbia comportato la perdita di un’importante occasione in capo al passeggero.